Condominio: la riforma. Ecco cosa cambia...
L'assistente familiare ricorda la figura delle 'tagesmutter', diffuse soprattutto in Trentino Alto Adige, donne, spesso anche loro mamme, che allestiscono nei loro appartamenti asili condominiali. Con la nuova figura l'assistenza sarebbe però estesa anche agli anziani.
La nuova figura di lavoratore svolgerà, in appositi spazi condominiali (se autorizzati) o all'interno della propria abitazione (se interna al condominio) ovvero nelle proprietà esclusive di uno o più condomini, servizi per la prima infanzia o per persone anziane autosufficienti, in favore dei condomini o di una parte di essi. Nel Ccnl viene precisato che coloro che usufruiranno di tale servizio se ne assumeranno le relative spese. La nuova figura si aggiunge a quella dell'assistente condominiale, chiamato a compiti di natura diversa, come il disbrigo di pratiche amministrative, anche attraverso strumenti informatici.
Amministratore diplomato. Niente registro, ma restano alcuni requisiti necessari (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale). Per fare l'amministratore, ad esempio, bisognerà frequentare un corso di formazione iniziale, oltre ad aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Assicurazione e web. L'assemblea può disporre la creazione di un sito Internet del condominio, ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. L'amministratore, inoltre, all'atto della nomina dovrà presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile che copre gli atti compiuti nell'esercizio del mandato. Gli oneri di questa sono a carico dei condomini.
Riscaldamento. Chi si vuole 'staccare' dall'impianto centralizzato può farlo senza dover attendere il benestare dell'assemblea, ma a patto di non creare pregiudizi agli altri e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell'impianto condominiale.
Barriere architettoniche. Per la messa a norma in sicurezza e per l'eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo basterà che in assemblea siano presenti i condomini che rappresentano un terzo dei millesimi condominiali e sarà sufficiente la maggioranza favorevole del 50 più uno.
Cambio destinazione d'uso locali comuni. Per decidere il cambio di destinazione d'uso basteranno i quattro quinti
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