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Nettezza urbana e rimborso i.v.a: chiarimenti importanti

Nettezza urbana e rimborso i.v.a: chiarimenti importanti
Autore: Emilia Urso Anfuso
Data: 23/09/2009

(Video: l'emergenza rifiuti in Campania) 
 

 

Raccontateci la vostra esperienza realtivamente la richiesta di rimborso i.v.a sulla nettezza urbana: pubblicheremo i contributi più interessanti
 
 
 

Dal 2009 ad oggi, sulla questione della restituzione dell'i.v.a. calcolata sulla tassa per la nettezza urbana, si è detto di tutto e di più. Spesso, si è detto male. Nel 2009, fui fra i primi a dare la lieta novella: la Corte di Cassazione, con una sentenza, ammetteva l'ileicità dell'applicazione dell'i.v.a. su questo tributo, essenso di per sè – appunto – una imposta. E secondo la nostra normativa, non è – o meglio, non sarebbe possibile – l'applicazione di una imposta ad una imposta. Il discorso a mio parere, non fa una piega: anzi. Reputo inamissibile che per anni si sia calcolata l'i.v.a sulla nettezza urbana. Ma si sa, la logica è divenuta desueta. Specialmente quando si tratta – per i cittadini – di pagare.

 

L'articolo attraverso il quale diedi notizia immediata della possibilità di richiesta di rimborso, relativamente i dieci anni precedenti la richiesta, lo trovate in calce a questo. Resi anche disponibili i moduli e le istruzioni pe compilarlo.

 

All'epoca, il termine ultimo per la presentazione della domanda di rimborso, era stato fissato per il 24 Luglio 2011.

 

Ma da allora in poi, acqua – e crisi – sotto i ponti, ne sono passati. Sono cambiate le normative, abbiamo vissuto diverse manovre, c'è stato un cambio ai vertici col nuovo pseudo governo tecnico.

 

Fra un taglio, uan nuova manovra, una mannaiata lì ed una qua, nuove spremiture di sangue e lacrime, a tutto si pensava, tranne che a questa benedetta storia del rimborso dell'i.v.a.

 

Nel frattempo però, mentre i cittadini erano in tutt'altre faccende affaccendati – corri a pagare di qua e di là – i vertici della nazione, non solo non hanno dimenticato, ma hanno anche operato al fine di togliere la possibilità per i cittadini di vedersi restituire un pò del denaro speso a sproposito per pagare una imposta che sa di assurdo.

 

Innanzitutto, chiariamo cosa siano la TARSU, la TIA e la TIA2:

Con l'entrata in vigore del Decreto Ronchi, art. 49 del D.lgs. n. 22 del 1997 e dal DPR n. 158/1999, molti Comuni italiani hanno sostituito la TARSU, Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani con la TIA, Tariffa di Igiene Ambientale.

Le differenze tra le 2 sigle Tarsu e Tia può essee così riassunta, in base alla differenza di calcolo del contributo: 

  • TARSU: effettua il calcolo della tassa sulla base dei metri quadrati del proprio immobile con eventuale riduzione per chi vive da solo
  • TIA: la tariffa è determinata da una quota fissa del servizio + componente variabile legata al n° dei componenti del nucleo familiare. Il calcolo, pertanto, dovrebbe avvenire sulla base della quantità di rifiuti effettivamente prodotti in modo da incentivare comportamenti di raccolta differenziata da parte degli utenti e la massimizzazione del recupero e ottimizzazione dei costi di discarica per il Comune.

Nello specifico, con il passaggio dei Comuni dal concetto di Tassa per la Tarsu a tariffa per la Tia che si è provveduto ad applicare su quest'ultima all'IVA al 10% malgrado la sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2009 ne aveva già dichiarato la sua inapplicabilità in quanto tassa.

E con questo, spero di aver chiarito qualcosa di oscuro per molti.

Ora, la questione sugli eventuali rimborsi dell'i.v.a. resta non solo un mistero ma un misfatto normativo, amministrativo e persino etico.

Infatti ad oggi, nessuno sa se sia realmente possibile richiedere il rimborso dell'i.v.a oltre al fatto che, in definitiva, ammessa l'ammissibilità della richiesta, starebbe poi ai Comuni decidere autonomamente se dare corso alle richieste di rimborso.

Per spiegare meglio la cosa, vi rimando alla lettura di questo articolo apparso sul sito della pubblica amministrazione della Regione Toscana:

impossibilità del rimborso i.v.a. sulla TIA 

E' solo uno dei tanti esempi di come questo argomento trova poliedriche vie di lettura a seconda anche, della regione e del comune di appartenenza.

Ricordate anche, che le sentenze della Corte dui Cassazione sono soltanto semmai, esplicative di una ragione, ma non impositive della sentenza. Ciò significa che, dopo la sentenza della Corte di Cassazione, si deve eventualmente sperare che tale sentenza divenga vera e propria normativa applicabile.

Ad ogni buon conto, sappiate che nessuno ad oggi ha le idee chiare su come e cosa fare in merito. Le stesse sentenze della Corte di Cassazione dicono una volta "via libera alla richiesta di rimborso2 e la volta successiva "No, non si ravvedono i criteri per la richiesta di rimborso"

Il mio consiglio: poichè sul sito dell'Agenzia delle Entrate da pochi giorni appaiono i moduli per la richiesta di rimborso – pare trimestrale – dell'eventuale applicazione dell'i.v.a sulla TIA, passatevi un pò di tempo a scaricarvi i moduli, a compilarli ed a presentarli: non si sa mai.

A questo link , trovate la pagina diretta dell'Agenzia delle Entrate. Buona fortuna...

 --------

 
Sapevate che per anni si è pagata una imposta applicata su un'altra imposta? Sapete qual è la differenza fra Tassa ed Imposta?

 

Una Imposta è un tipo di tributo distinto dalla Tassa. Per Imposta infatti, si indica una delle voci di entrata del bilancio dello Stato, ed è costituita da un prelievo coattivo di ricchezza non legato ad una specifica prestazione da parte dello Stato o degli altri enti pubblici. Viene appunto … imposta. Senza avere di contro un servizio da parte dell'Ente erogatore.

 

L'i.v.a. è i'Imposta sul Valore Aggiunto. Viene calcolata sugli acquisti di varia natura. Con percentuali diversificate a seconda della tipologia di beni o servizi acquistati. Il pagamento di tale imposta, non da diritto a nulla, ma alimenta le casse dello Stato.

 

La Tassa invece è legata ad una prestazione/servizio da parte di un ente pubblico ai cittadini. La troviamo quindi – ad esempio – sulle Concessioni governative, i servizi aeroportuali o marittimi, nelle Licenze…

 

Ora: cos'è la T.A.R.S.U.? (O la T.I.A. – Tassa Igiene Ambientale) E' una imposta – e non una tassa – in quanto è stato stabilito per legge che "il presupposto impositivo non è il servizio prestato dal Comune, ma la potenziale attitudine a produrre rifiuti da parte dei soggetti detentori degli spazi". L'importo da pagare quindi, non è commisurato ai rifiuti realmente prodotti, ma alla quantità degli spazi occupati. Per questa ragione questa "tassa" ha natura di Imposta.

 

Si può legalmente calcolare una imposta su un'altra imposta? Assolutamente no. Per Legge. Eppure da anni, proprio sulla Tassa Smaltimento Rifiuti, in molte occasioni i Comuni hanno calcolato – e calcolano ancora – l'Imposta sul Valore Aggiunto: l'i.v.a.

 

C'è voluta una recente sentenza della Corte di Cassazione ed una successiva della Corte Costituzionale per vedere allineati a livello Europeo i Diritti dei cittadini Italiani sul pagamento – illegale – di questa stramba imposta sull'imposta.

 

E' stato calcolato peraltro, che il rimborso medio per ogni famiglia, calcolato sugli ultimi dieci anni di i.v.a. incongruamente pagata ai Comuni, sia di circa 350 euro. Una bella sommetta.

 

Cosa fare per ottenere il rimborso:

 

  • Se non avete nulla che provi il versamento dell'Iva perché avete solo I bollettini, usateli comunque senza indicare gli importi dell'Iva versata.
  • Se negli ultimi 10 anni è cambiato il gestore del servizio, ad esempio siete passati dal versamento al comune a quello all'ente municipalizzato, inviate due richieste separate per i rispettivi periodi di competenza.
  • La prescrizione per la richiesta di rimborso dell'Iva è di 10 anni, ma potete bloccare questo termine inviando il modulo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
  • Il comune o gli altri enti a cui avete pagato la Tarsu hanno 90 giorni per rispondere alla vostra richiesta di rimborso. Se non rispondono vale il principio del "silenzio diniego".
  • Potete presentare la richiesta di rimborso fino al 24 luglio 2011, ovviamente più aspettate più slittano i termini di prescrizione. In pratica entro il 2009 potete chiedere il rimborso fino al 1999, dal 2010 potete risalire al 2000 e così via.

Cosa fare se negano il rimborso
Se l'Ente non riconosce la sentenza della Corte costituzionale e vi nega il rimborso, o non risponde, potete presentare un ricorso alla commissione tributaria provinciale. Potete farlo come singolo contribuente se il valore della causa risulti inferiore a 2.582,28 euro. Al di sopra di questa cifra è necessario farsi assistere da un avvocato. Per fare ricorso alla commissione avete 60 giorni di tempo dal momento in cui ricevete la risposta negativa dell'ente o dal termine dei 90 giorni dalla presentazione della richiesta di rimborso.

 

(Questo iter è consigliato dall'Organizzazione Nazionale a sostegno dei Consumatori: Altroconsumo)

 

Una volta in più, si "scopre" per puro caso una aberrazione: la stessa Legge infatti, decreta che l'imposta sui rifiuti non può essere gravata da imposta. Ma i Comuni sempre più spesso, fanno orecchie da mercante. Contano sull'ignoranza legislativa della gente comune che dovrebbe invece avere il sacrosanto Diritto di non dover essere oltre che cittadini, avvocati, giuristi e commercialisti per comprendere ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

 

Inoltre, ancora una volta una informazione importante come questa, viene completamente dribblata dai mezzi di Comunicazione di Stato: nessuna televisione o testata nazionale si è profusa in spiegazioni dettagliate e chiarimenti.

 

Buona riflessione a tutti…
 
 

 




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Data:10/08/2013
Categoria:Politica e Governo
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