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"Entra in vigore una legge per la quale, come Associazione Luca Coscioni, ci siamo battuti con ogni energia, grazie all'azione dei malati che hanno reso pubblica la propria lotta per essere liberi di scegliere fino alla fine, e grazie a persone, come Marco Cappato e Mina Welby, che hanno messo in gioco la propria libertà con le azioni di disobbedienza civile - dichiara Avv. Filomena Gallo, Segretario dell'Associazione Luca Coscioni e Candidata nella Lista "Più Europa con Emma Bonino" · BIOTESTAMENTO E DAT. COSA SONO? La legge 219/2017 “tutela il diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona” riconoscendo le Dichiarazioni Anticipate di volontà nei Trattamenti sanitari, anche dette DAT. Con le DAT puoi quindi esprimere oggi le tue preferenze in un biotestamento e dare indicazioni sui trattamenti sanitari che potresti ricevere nel caso in cui, un domani, non fossi nelle condizioni di comunicarle. Indicazioni importanti nel caso eventuale e futuro in cui non fossi in grado di esprimere – attraverso il diritto al consenso informato – le tue scelte. Se sei maggiorenne e capace di intendere e volere puoi quindi fare il tuo biotestamento, indicando i trattamenti sanitari che vorresti ricevere e quelli ai quali rinunceresti nel caso in cui non fossi più in grado di esprimere e prendere decisioni autonomamente. Con il biotestamento non si possono esigere trattamenti sanitari contrari alle leggi. · COME PUOI SCRIVERE IL TESTAMENTO BIOLOGICO? Le DAT possono essere redatte in diverse forme: 1. puoi scrivere un testo di tuo pugno; 2. puoi scaricare e compilare il nostro modulo QUI; 3. puoi modificare il nostro modulo secondo le tue necessità ed esigenze. Se le condizioni fisiche non ti permettono di usare le precedenti forme, puoi esprimere le tue volontà e “fare biotestamento” attraverso una videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentono alle persone con disabilità di comunicare. Potrai rinnovare, modificare o revocare le tue DAT in ogni momento. Il testamento biologico è esente dall’obbligo di registrazione tributaria, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto o tassa… · IL FIDUCIARIO: PERCHE’ NOMINARNE UNO? La legge auspica (ma non obbliga) che ogni persona, nel momento in cui sottoscrive il proprio biotestamento, deleghi un fiduciario, una persona in cui pone la massima fiducia, che si assuma la responsabilità di interpretare le DAT contenute nel biotestamento, anche alla luce dei cambiamenti intercorsi nel tempo e di possibili nuove prospettive offerte dalla medicina. Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario accettando la nomina. Può essere un familiare o una persona non legata da vincoli giuridici e familiari. Nel caso di malattia già in corso, ti suggeriamo di indicare una persona che abbia seguito da vicino, nei diversi e drammatici aspetti, il tuo decorso e che abbia con te un rapporto solido e continuo, anche affettivo. L’accettazione della nomina avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo che sarà allegato al testamento biologico. Il tuo fiduciario dovrà possedere una copia del tuo biotestamento. Il fiduciario avrà quindi il potere di attualizzare, in accordo con il personale sanitario, le disposizioni che avrai indicato. Nei casi in cui le tue DAT appaiano palesemente incongrue, non corrispondenti alla tua condizione clinica, o qualora emergano nuove terapie, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle tue condizioni di vita, il fiduciario potrà autorizzare i medici a non rispettare le tue volontà. · COME PUOI AUTENTICARE IL TESTAMENTO BIOLOGICO? 1. Con atto pubblico (atto redatto con un funzionario pubblico designato o attraverso un qualsiasi pubblico ufficiale, come un notaio); 2. con una scrittura privata autenticata (da un funzionario pubblico designato dal tuo Comune o da un qualsiasi pubblico ufficiale, come un notaio) da te custodita; 3. con scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del tuo Comune di residenza (ufficio che, se istituito, provvede all’annotazione in un apposito registro); 4. presso le strutture sanitarie, qualora la Regione di residenza ne regolamenti la raccolta.
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I commenti: | |||
Commento
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Commento di: emilia.urso | Ip:83.73.103.204 | Voto: 7 | Data 22/11/2024 22:56:16 |
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