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Tortura: Legge inapplicabile ai fatti del G8 di Genova. I magistrati dei processi di Genova scrivono

Tortura: Legge inapplicabile ai fatti del G8 di Genova. I magistrati dei processi di Genova scrivono
Autore: Redazione Politica
Data: 27/06/2017

Ieri, Giornata mondiale a sostegno delle vittime della tortura, alla Camera dei deputati, inizia la discussione sulla proposta di legge che prevede l’introduzione del reato di tortura nell’ordinamento italiano. Un intervento atteso da trent’anni che rischia però di produrre un paradosso: lasciare di fatto impunita la tortura, rendendo inapplicabile la norma.

Il testo licenziato dal Senato, infatti, è in netta contraddizione con la Convenzione ONU del 1984 e con le indicazioni contenute nella sentenza di condanna contro l’Italia della Corte europea per i diritti umani del 7 aprile 2015 (Cestaro vs Italia per il caso Diaz). 

È la ragione per cui i magistrati che si sono occupati dei processi legati alle violenze del G8 di Genova 2001 hanno scritto una lettera aperta alla presidente della Camera, Laura Boldrini.

Ecco il testo.

********

All’Onorevole Presidente della Camera dei Deputati sig.ra Laura Boldrini

Quali magistrati, impegnati a vario titolo, come Giudici e Pubblici Ministeri, nei procedimenti penali che hanno avuto ad oggetto i fatti accaduti durante il G8 di Genova (in particolare quelli relativi all’irruzione delle forze di polizia nella scuola Diaz e quelli verificatisi presso il centro di detenzione temporanea di Bolzaneto), sentiamo il dovere di richiamare l’attenzione dei Deputati impegnati nella discussione del disegno di legge già approvato dal Senato il 17 maggio 2017 (“Disposizioni per l’introduzione del delitto di tortura nell’ordinamento italiano”), del Presidente della Camera e dei Parlamentari tutti sulla grave contraddizione che potrebbe crearsi tra la concreta applicazione del testo normativo su cui si è realizzato un largo accordo politico parlamentare e lo scopo della legge: adempiere finalmente agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali.

I fatti oggetto di accertamento giudiziale definitivo nei processi in questione sono stati qualificati come torture e trattamenti inumani e degradanti dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo ancora una volta proprio in questi giorni. Eppure tali fatti potrebbero in gran parte non essere punibili come tortura secondo la diversa e contrastante definizione che il Parlamento ha fin qui prescelto.

Le critiche alla legge in discussione, ribadite da ultimo in una lettera indirizzata ai parlamentari dal Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, non ci sembrano frutto di dissertazioni astratte né di speculazioni teoriche perché trovano un concreto e tangibile riscontro nella nostra diretta esperienza di magistrati.

È infatti indiscutibile:

che alcune delle più gravi condotte accertate nei processi di cui si tratta siano state realizzate con unica azione;

che le acute sofferenze mentali cui sono state sottoposte molte delle vittime abbiano provocato per ciascuna conseguenze diverse non in ragione della maggiore o minore gravità della condotta, ma in ragione della differente personalità di coloro che l’hanno subita;

che – come attestano le evidenze scientifiche – nulla consente di definire in termini di maggiore gravità e intensità la sofferenze provocate al momento dell’inflizione di una tortura di tipo psicologico da quelle che residuano e – come richiesto dalla legge in corso di approvazione – si manifestano in un trauma “verificabile” (e dunque diagnosticabile e duraturo).

La necessità, imposta dalla norma, di inquadrare la relazione tra l’autore e la vittima (quest’ultima deve essere privata della libertà personale; oppure affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell’autore del reato; ovvero trovarsi in condizioni di minorata difesa) è conseguenza della scelta di configurare la tortura come un reato comune, ma esclude dall’ambito operativo della fattispecie molte delle situazioni in cui si sono trovate le vittime dell’irruzione nella scuola Diaz che non erano sottoposte a privazione della libertà personale da parte delle forze di Polizia e non si trovavano in una situazione necessariamente riconducibile al sintagma della “minorata difesa”.

Se ai casi che sono stati esaminati nei processi di cui ci siamo occupati fosse stata applicata la normativa oggi in discussione non avremmo potuto agevolmente fare ricorso neppure a quella che pare configurarsi come una condotta alternativa: l’agire con crudeltà. Secondo l’interpretazione corrente dell’omonima aggravante comune, infatti, la crudeltà è un contenuto psichico soggettivo non facilmente ravvisabile nell’agire del pubblico ufficiale che potrebbe sempre opporre di aver operato avendo di mira finalità istituzionali.

Si tratta di difficoltà interpretative già da più parti segnalate che è assolutamente necessario evitare in una materia, come quella penale, che è soggetta a stretta interpretazione e non dovrebbe lasciare un così ampio spazio alla discrezionalità giudiziale

Rimane un’evidente constatazione di sconcertante semplicità: l’adozione di una definizione della condotta di tortura in stretta aderenza alla convenzione ONU (quella già avuta come riferimento dai giudici nazionali e dalla Corte EDU) non comporterebbe alcun problema di applicabilità.

Ci pare si debba riflettere su questo paradosso: una nuova legge, volta a colmare un vuoto normativo in una materia disciplinata da convenzioni internazionali, sarebbe in concreto inapplicabile a fatti analoghi a quelli verificatisi a Genova, che sono già stati qualificati come tortura dalla Corte Europea, garante della applicazione di quelle convenzioni.

Sarebbe così clamorosamente disattesa anche l’esecuzione delle sentenze di condanna già pronunciate dalla Corte EDU nei confronti dello Stato Italiano: uno scenario che spiega forse il recente intervento del Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa che, assumendo un’iniziativa inedita e per molti versi eccezionale, si è rivolto direttamente al Parlamento italiano segnalando l’opportunità di un ripensamento.

Inattuate rimangono infatti molte delle indicazioni della Corte Europea che richiede rimedi legislativi per l’efficace repressione anche dei comportamenti che non assurgono al livello di gravità della tortura ma sono qualificati come trattamenti inumani o degradanti. Una formula definitoria di condotte che la legge in corso di approvazione utilizza in modo insolito per introdurre una sorta di condizione obiettiva di punibilità, confondendo da un lato profili che nel lessico convenzionale sono tenuti rigorosamente distinti attraverso una locuzione disgiuntiva e dall’altro dimostrandosi tautologica essendo la tortura sempre un trattamento inumano o degradante caratterizzato dalla particolare gravità.

Inattuate rimangono infine – e in maniera che desta analoga preoccupazione – le indicazioni della Corte EDU che richiede l’adozione di rimedi legislativi per la repressione efficace dei comportamenti che non assurgono al livello di gravità della tortura, ma sono qualificabili come trattamenti inumani o degradanti. Anche per tali condotte, pur se integranti reati comuni, secondo la convenzione come precisato dalla stessa Corte nelle più recenti sentenze di condanna ( casi Cestaro e Bartesaghi Gallo) sui fatti della scuola Diaz è imperativo evitare la prescrizione e la concessione di benefici di ogni tipo. La legge in approvazione lascia scoperte tali situazioni che avrebbero meritato disciplina nella medesima sede. Il processo Diaz in particolare ha infine dimostrato quali ostacoli alle indagini abbia comportato la mancata sospensione dal servizio dei Pubblici Ufficiali rinviati a giudizio: misura che la Corte ritiene obbligatoria nei casi di tortura e di ogni altra violazione dell’art. 3 Cedu, così come la destituzione in caso di condanna definitiva.

Riteniamo doveroso offrire al Parlamento Italiano queste riflessioni, quali operatori del diritto concretamente coinvolti in procedimenti penali riguardanti fatti di tortura e trattamenti inumani e degradanti, perché la nostra esperienza insegna quanto siano necessarie in questi casi norme di agevole interpretazione, che non rendano ancor più complesse ricostruzioni giudiziarie già per loro natura delicate e difficoltose e siano soprattutto conformi ai principi chiaramente espressi dalla Convenzione adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU che l’Italia ha ratificato nel lontano 1988 e che solo ora si è dichiarato di voler concretamente attuare.

***

Salvatore Sinagra, già Presidente di Sezione della Corte di Appello di Genova e del Collegio giudicante nel processo per i fatti della scuola Diaz

Francesco Mazza Galanti, Presidente di Sezione del Tribunale di Genova già Consigliere di Appello e membro del Collegio giudicante per i fatti della Diaz

Giuseppe Diomeda, Consigliere della Corte di Appello estensore della sentenza di Appello nel caso Diaz

Roberto Settembre, già Consigliere della Corte di Appello estensore della sentenza nel caso Bolzaneto

Lucia Vignale, Giudice del Tribunale di Genova Giudice delle indagini preliminari nei casi Diaz e Bolzaneto

Daniela Faraggi, Giudice del Tribunale di Genova e Giudice dell’udienza Preliminare nel caso Diaz

Enrico Zucca, Sostituto Procuratore Generale e pubblico ministero nel processo Diaz

Francesco Cardona Albini, sostituto procuratore della Repubblica pubblico ministero nel processo Diaz

Francesco Pinto, Procuratore Aggiunto della procura di Genova pubblico ministero nelle indagini nei casi Diaz e Bolzaneto

Vittorio Ranieri Miniati, Procuratore Aggiunto della procura di Genova pubblico ministero nel processo Bolzaneto

Patrizia Petruzziello, sostituto procuratore della Repubblica di Genova pubblico ministero nel processo Bolzaneto

 



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