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Come viaggiare in compagnia di un animale domestico

Come viaggiare in compagnia di un animale domestico
Autore: Redazione Attualit?
Data: 11/06/2017

L’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti chiarisce, in questa guida,  il tema del trasporto di animali domestici con lo scopo di evidenziare sia le normative sia le indicazioni pratiche delle associazioni di settore che possono essere o meno condivise.

Infatti, sta a chi legge il decidere come comportarsi riguardo al trasporto su un veicolo degli animali domestici affinché il viaggiare in sicurezza e salute sia tale anche per l’animale che accompagna.

Vediamo rapidamente cosa dobbiamo fare se portiamo i nostri animali da compagnia (siano essi cani, gatti o altri animali) per evitare loro pericoli, disagi e inutili stress.

Il Codice della Strada all’articolo 169, in merito al trasporto di animali, parla chiaro: se stiamo trasportando un solo animale non sono previste forme particolari di ritenuta, purché non sia di intralcio al conducente e non costituisca un pericolo.

Ma se stiamo trasportando più di un animale?

Il Codice della Strada in quel caso dispone che “è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C”.


Le modalità di trasporto in questo caso cambiano, e per portarli con noi in tutta sicurezza dobbiamo munirci di tre sistemi di ritenuta, a scelta tra:

1.        trasportino (o kennel rigido);

2.      cintura di sicurezza per cani con imbragatura (pettorina);

3.      Nel bagagliaio con rete divisoria rigida.

Il mancato rispetto di queste semplici regole, oltre a poter cagionare un pericolo per noi e l’animale che trasportiamo, si traduce anche in una sanzione che va da euro 85 a 338 euro, alla quale si aggiunge il decurtamento di un punto dalla patente di guida. Inoltre, in caso di incidente stradale con feriti e/o morti, detta violazione, da sanzione amministrativa potrebbe attivare gli articoli 589-bis e 590-bis della legge n. 41 del 23 marzo 2016 del Codice penale, che disciplinano i reati di omicidio stradale e lesione stradale.

 

Li lasciamo soli a bordo?

“Il tempo di una commissione e torno”. Vi sarà sicuramente capitato di agire in questo modo almeno una volta. E così, in buona fede, pensando che il nostro animale domestico stia bene a bordo, lo lasciamo solo per un periodo che consideriamo breve. Ogni padrone agisce sempre per il meglio del proprio animale, avendone cura e premurandosi che non soffra. Ma chi ci dice che, nel lasso di tempo in cui lo lasciamo in auto, lui effettivamente stia bene? Ci saremmo sicuramente preoccupati di lasciare i finestrini aperti, che il veicolo non sia esposto al sole, che abbia dell'acqua a disposizione; ma è sufficiente fare questo per tutelare la sua salute?
 

Abbiamo girato il tema ad alcune associazioni ed ecco le loro risposte

  • L’ENPA (Ente Nazionale Protezioni Animali - http://www.enpa.it/) sconsiglia vivamente di lasciare soli gli animali in un’autovettura o nelle autocaravan. E questo a prescindere dal fatto che i finestrini siano aperti. Infatti, l'abitacolo può venirsi a trovare (anche per effetto delle alte temperature) in condizioni letali per gli animali. Con tutte le conseguenze che ne derivano a carico del proprietario, anche dal punto di vista legale.
  • La LAV (Lega Anti Vivisezione - http://www.lav.it/) precisa che la materia di solito è regolamentata dal Regolamento comunale per la tutela degli animali (se presente) che prevede anche apposite sanzioni. Alcuni Regolamenti vietano di lasciare il cane in autovettura in determinati mesi, altri lo vietano durante tutto l’anno. Anche la Corte di Cassazione si è espressa in merito nel 2012 e nel 2015. La LAV per motivi di benessere degli animali non è favorevole a lasciare i cani chiusi in un veicolo. Anche se la temperatura esterna non è elevata e il veicolo si trova parzialmente al sole o con i finestrini aperti, l’animale rischia il colpo di calore. Lasciare incustodito il cane in autoveicolo è pericoloso anche d’inverno poiché l’abitacolo potrebbe diventare molto freddo, soprattutto durante le ore serali, causando l’ipotermia o il congelamento dell’animale. In entrambi i casi i pericoli aumentano se i soggetti sono anziani e/o cardiopatici, se hanno problemi respiratori oppure se fanno parte delle razze brachicefale come boxer, carlino, bulldog che già per natura li hanno.
  • L’APR (Associazione Proprietari Responsabili - http://www.apr-italia.org/), fornisce anche alcuni suggerimenti per far loro affrontare insieme, in tutta tranquillità, il viaggio a bordo di un’autocaravan: il primo è quello di far prendere confidenza al nostro amico a quattro zampe con questo splendido veicolo. È bene iniziare con piccoli viaggi per poi avventurarsi in viaggi di lunga percorrenza. È anche molto importante creare all'interno dell’autocaravan uno spazio dove riporre una cuccia, mettendovi vicino una ciotola contenente acqua fresca ed una con qualche osso o croccantini. Dobbiamo infatti creare uno spazio tutto per il nostro cagnolino. Una volta seguite queste elementari regole per far sentire il cane a suo agio, l’associazione afferma che è meglio non lasciare il cane solo nell’autocaravan. In realtà non esistono regole precise, come già detto ogni municipio in Italia e nazione estera ha regolamenti diversi, sia per una questione di un possibile eccessivo calore, ma anche e forse soprattutto, perché negli scorsi anni si sono registrati diversi casi di rapimenti di cani lasciati soli.”
  • La LDC (Lega Difesa del Cane - http://www.legadelcane.org/) fa un’ultima precisazione: se l’animale viene lasciato per breve tempo e con le dovute precauzioni (sosta in zona ombreggiata in estate, con finestrini aperti per fare entrare aria eccetera) non vi è alcuna illiceità. Ovviamente occorre buon senso e tenere sempre in considerazione le esigenze dell’animale.
  • L’ADUC (Associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori - http://www.aduc.it/) che ha inviato questo comunicato stampa “Per quanto riguarda invece il benessere degli animali occorre prendere in considerazione il Codice Penale e le sentenze della Cassazione che confermano come lasciare il cane in auto può ravvisare il reato di abbandono e causare sofferenza all’animale. In particolare gli articoli cui fare riferimento sono il 727 (Abbandono di animali) che prevede che “Chiunque abbandona animali domestici … è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.”; il 544-ter (Maltrattamento di animali), in particolare “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 mesi a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro” e l’articolo 544-sexies con la confisca dell’animale. Almeno due sentenze della Corte di Cassazione confermano come lasciare il cane in auto possa ravvisare il reato di maltrattamento. In particolare la Corte di Cassazione con la sentenza n. 44902 del 16 novembre 2012 investita del ricorso di una donna già condannata dal Tribunale di Torre Annunziata, sez. distaccata di Sorrento per il reato previsto dall'art. 727 c.p. La donna era stata ritenuta penalmente perseguibile perché, in una giornata con temperatura particolarmente elevata, aveva lasciato il proprio cane chiuso in auto con i finestrini chiusi. Concetto ribadito dalla Corte con la sentenza n. 14250 del 9 aprile 2015 che ha confermato una sentenza di condanna inflitta a due imputati che per diverse ore avevano lasciato un Beagle in auto quando all'esterno c'era una temperatura di circa 30 gradi, ai sensi all'articolo 727 secondo comma del codice penale. Oltre al Codice Penale occorre tenere presente i regolamenti interni ad esempio dei campeggi. Laddove è prevista l’ammissione, si specifica ad esempio tra le diverse condizioni, che il cane non venga lasciato incustodito.”.

 

Le Associazioni contattate ma che non hanno inviato riscontro

 

La raccomandazione a livello ministeriale

Il Ministero della Salute, nel documento consultabile aprendo http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_189_allegato.pdf, riporta una serie di buone azioni per poterci sempre prendere cura al meglio degli animali domestici che ci accompagnano nel viaggiare:

ü non lasciate cani, gatti e altri animali in un veicolo (non è sufficiente lasciare i finestrini un poco aperti e neanche parcheggiare all’ombra, perché l’abitacolo si riscalda rapidamente; inoltre l’animale con l’iperventilazione emana a sua volta calore);

ü non lasciate gli animali legati in luoghi esposti alla luce solare diretta;

ü assicuratevi che gli animali abbiano sempre a disposizione dell’acqua fresca, soprattutto dopo l’esercizio fisico;

ü evitate di portarli a spasso nelle ore più calde della giornata (fa male anche a noi!);

ü portare i cani in spiaggia solo se ci sono condizioni favorevoli (esempio: ventilazione, ombra).

IGIENE PUBBLICA

 

In ogni circostanza è imperativo ricordarsi che la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri. Adeguiamo a tale principio di vita il nostro comportamento. Un precetto che alcuni proprietari di cani, per sola pigrizia, non adottano, attivando odi verso tutti i proprietari di cani che invece fanno espletare ai loro cani i bisogni fisiologici in luoghi opportuni e/o nella propria abitazione prima di portarli a spasso nonché portano dietro, oltre i sacchetti, una bottiglia d’acqua per lavare imprevedibili bisogni del cane.

Bastano pochi pigri incivili a lordare intonaci delle case, muri di palazzi, sulla saracinesca dei negozi, sulle fioriere, sui pali, lungo i marciapiedi, attivando odori nauseabondi nonché inficiando l’igiene pubblica e, a contrastare tali comportamenti, i sindaci varano opportune ordinanze e i cittadini denunciano i fatti e chiedono risarcimenti danni che, anche se modesti, comportano un’onerosa difesa legale, grazie alla riprese effettuate con i telefoni, microcamere e telecamere di sorveglianza.

Articolo estratto da http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2017/22-aprile-2017/cane-fa-pipi-strada-mega-multa--animalisti-siamo-ridicolo--2401505269941.shtml

Il cane fa pipì sul cestino, multato il proprietario per 157 euro. I vigili urbani di Torre del Benaco (Verona) comune sul lago di Garda, hanno dato una multa di 157 euro ad un uomo di 44 anni i cui due cani avevano fatto pipì per terra, contro un cestino. Secondo la polizia municipale, il proprietario dei cani non ha rispettato l’ordinanza che riguarda i divieti di pipì per i cani nei centri abitati e nel centro storico. L’uomo è stato ritenuto colpevole di non aver pulito la sede stradale. L’ordinanza prevede infatti che la pipì dei cani vada subito diluita con acqua, pena la sanzione amministrativa.

Articolo estratto da http://www.lastampa.it/2015/02/18/societa/lazampa/cane-cani/cassazione-pip-di-cane-su-muri-e-auto-la-bottiglietta-dacqua-evita-la-condanna-SKqbfu2HAtEQ62YA5GcUFJ/pagina.html

Cassazione: pipì di cane su muri e auto, la bottiglietta d’acqua evita la condanna.

La Suprema Corte definisce il “vademecum” per evitare problemi di “imbrattamento”.

La Cassazione detta il vademecum del buon padrone a passeggio con il cane. Quando si è per strada, avverte la Suprema Corte, è bene tenere il proprio animale «al guinzaglio» o comunque «intervenire con atteggiamenti tali da farlo desistere quantomeno nell’immediato» dal fare i bisognini sui muri di affaccio degli stabili o sui mezzi parcheggiati. Nell’impossibilità di vietare al cane di fare pipì è bene portarsi dietro una bottiglietta d’acqua per ripulire. La Seconda sezione penale (sentenza 7082) è scesa in campo in quanto la questione, si legge nella sentenza redatta da Marco Alma, «coinvolge interessi diffusi nella vita quotidiana nella quale si contrappongono i diritti e gli interessi di milioni di persone divisi tra la legittima tutela dei beni di proprietà e la posizione di chi accompagna animali da compagnia sulla pubblica via». In particolare, la Suprema Corte si è pronunciata sul ricorso ai soli fini civili, bocciato, del proprietario di un edificio storico di Firenze posto in via Maggio con facciata laterale su via dei Velluti che si era opposto all’assoluzione di Massimiliano N., dal reato di deturpamento «perché il fatto non costituisce reato» per avere consentito al proprio cane di orinare sulla facciata del suo edificio. Il padrone del cane era stato condannato invece dal Giudice di pace di Firenze. Assolto invece dal Tribunale di Firenze, nel febbraio 2013, anche sulla base del fatto che l’uomo aveva con sé una bottiglietta d’acqua e usò il contenuto per pulire il muro. La Cassazione, convalidando il giudizio d’appello, ha colto l’occasione per ricordare che «è dato di comune esperienza che, per quanto l’animale possa essere ben educato, il momento in cui lo stesso decide di espletare i propri bisogni fisiologici è talvolta difficilmente prevedibile, trattandosi di un istinto non altrimenti orientabile e comunque non altrimenti sopprimibile mediante il compimento di azioni verso l’animale che si porrebbero al confine del maltrattamento». Tra l’altro, annota ancora la Cassazione, «non sempre le autorità locali sono in grado di predisporre luoghi appositi dove gli animali possano espletare bisogni e comunque non piò essere escluso che gli stessi decidano di espletare tali bisogni altrove o prima del raggiungimento dei luoghi deputati». Ecco allora che deve prevalere il «senso civico» del padrone del cane: «l’unica limitata sfera di azione che compete a chi è chiamato a condurre sulla pubblica via gli animali è quella di ridurre il più possibile il rischio che questi possano lordare i beni di proprietà di terzi quali i muri di affaccio degli stabili» o le auto parcheggiate. È bene, dunque, consiglia la Suprema Corte, «legarle» i cani «al guinzaglio o comunque intervenire con atteggiamenti tali da farlo desistere quanto meno nell’immediatezza». Diversamente, si può imputare al proprietario «sciatteria o imperizia nella conduzione dell’animale», tutte situazioni riconducibili, comunque, «a colpa ma non certo al dolo». In caso di presenza di danni, la Cassazione non esclude che il proprietario dell’edificio che si ritiene danneggiato non possa adire il giudice civile per chiedere un risarcimento.

PRIMA DI FARE PIPÌ PER STRADA, PENSATECI BENE

Articolo estratto da http://www.ilgiornale.it/news/cronache/genova-studente-fa-pip-strada-multa-10mila-euro-1388094.html

Genova, studente fa pipì in strada: multa di 10mila euro. Uno studente diciannovenne del capoluogo ligure è stato multato con una maxi-contravvenzione dopo che i carabinieri lo hanno sorpreso a fare pipì in strada. Mai avrebbe immaginato che quel gesto gli sarebbe poi costato la bellezza di 10mila euro. È successo a uno studente diciannovenne del capoluogo ligure, che durante la notte del 25 febbraio scorso dopo aver bevuto qualche birra è stato sorpreso ad orinare in strada da una pattuglia di carabinieri della stazione di Carignano.

Nonostante le proteste del giovane, che sosteneva che non vi fossero bagni pubblici aperti a quell'ora (erano le 2.40 di notte), i militari gli hanno elevato una multa a quattro zeri per atti contrari alla pubblica decenza. Pochi giorni e la contravvenzione è arrivata a casa: "Ho riletto tre o quattro volte la multa -racconta al Secolo XIX il padre del ragazzo che lavora come agente di commercio - speravo di aver visto male. Ed invece era tutto vero". La famiglia ha anche valutato l'ipotesi del ricorso, ma tutti i legali consultati sono stati concordi nel ribadire che il tentativo sarebbe stato vano. Nel 2016 il reato di atti contrari alla pubblica decenza è stato depenalizzato in "semplice" illecito amministrativo, ma le sanzioni rimangono comunque alte: da 5mila a 10mila euro. Il papà ha deciso di usufruire dello sconto riservato a chi paga entro sessanta giorni: un terzo del massimo della sanzione, ben 3333 euro. Prima di fare pipì per strada, pensateci bene.

 




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