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Sei nella sezione Economia   -> Categoria:  Occupazione
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Il contratto a tutele crescenti contenuto nel Jobs Act, è il nuovo contratto che prevede l'assunzione a tempo indeterminato e stabilisce, per i nuovi contratti di lavoro, una nuova regolamentazione per ciò che riguarda l’articolo 18 relativamente i licenziamenti senza giusta causa, sia individuali che collettivi. Con la riforma dell'Articolo 18 dello Statuto dei lavoratori, resta salvo il diritto al reintegro sul posto del lavoro, ma solo in quei casi in cui il licenziamento è scaturito da atti discriminatori. Per ciò che riguarda i licenziamenti disciplinari, solo nei casiin cui sia accertata «l’insussistenza del fatto materiale contestato» è possibile il reintegro. Nei restanti casi di licenziamento ingiustificato, è previsto un risarcimento che verrà calcolato in base all'anzianità di servizio e sarà pari a 2 mensilità calcolate per ogni anno di anzianità con un minimo di 4 e un massimo di 24. Importi minori verranno calcolati nel caso delle piccole imprese, che calcoleranno un risarcimento da un minimo di due a un massimo di sei mensilità. Nel Jobs Act, è prevista anche una conciliazione facoltativa che permette l'erogazione - da parte dell'impresa - di una somma esente da imposizioni fiscali e contributive e calcolabile in una mensilità per ogni anno lavorato. Tale soluzione prevede che il risarcimento non sia calcolato in misura minore a due mensilità e maggiore ai 18. Nel caso il lavoratore accettasse questo tipo di risarcimento, rinucerebbe ad intentare causa contro il datore di lavoro. Con il Jobs Act viene introdotto il Naspi, una sorta di "assegno di disoccupazione" per coloro che dovessero perdere il posto di lavoro a partire dal 1° maggio 2015 a patto che abbiano maturato contributi lavorativi per almeno 13 settimane e maturati negli ultimi 4 anni, oltre ad aver effettivamente lavorato almeno 18 giorni nell'arco degli ultimi 12 mesi. Per calcolare l'importo, sarà necessario prendere come base retributiva degli ultimi quattro anni, anche se non si è lavorato in maniera continuativa e moltiplicare l'importo per il coefficente 4,33. L'assegno viene poi erogato per un numero di settimane che corrisponde alla metà delle settimane in cui si è lavorato negli ultimi 4 anni e con un tetto massimo di 1.300 euro che scalerà del 3% al mese a partire dal 4à mese di erogazione. Un lavoratore che scelga di avvalersi del Naspi però, dovrà rendersi disponibile alle iniziative di riqualificazione che gli verranno proposte, pena il decadimento del sostegno economico. E se, finito il periodo di erogazione del Naspi il cittadino non ha trovato un nuovo lavoro? In via sperimentale per l'anno in corso, verrà erogato l'assegno di disoccupazione il cui importo sarà pari al 75% del Naspi e per un periodo massimo di sei mesi. Il fondo stanziato per questo esperimento è pari a 300 milioni, è quindi palese che quest'ultima è una misura che coprirà poche persone in stato di disoccupazione |
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I commenti: | |||
Commento
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Commento di: emilia.urso | Ip:83.73.103.204 | Voto: 7 | Data 22/12/2024 07:31:00 |
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