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Cambiano le regole condominiali dopo settant'anni dalla loro introduzione.
Una delle novità assolute della riforma dei condomino è l'avvento dell' l'"assistente familiare": una figura che potrà occuparsi dei bambini o degli anziani del palazzo usufruendo anche degli spazi condominiali. La nuova figura è una delle novità del contratto collettivo nazionale dei portieri siglato da Confedilizia e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil. "Dal prossimo anno nei condomini italiani vi sarà una nuova figura di lavoratore, quella dell'assistente familiare", informa l'organizzazione della proprietà edilizia parlando del contratto di lavoro che riguarda i portieri, gli addetti alle pulizie e gli altri dipendenti da proprietari di fabbricati.
L'assistente familiare ricorda la figura delle 'tagesmutter', diffuse soprattutto in Trentino Alto Adige, donne, spesso anche loro mamme, che allestiscono nei loro appartamenti asili condominiali. Con la nuova figura l'assistenza sarebbe però estesa anche agli anziani. La nuova figura di lavoratore svolgerà, in appositi spazi condominiali (se autorizzati) o all'interno della propria abitazione (se interna al condominio) ovvero nelle proprietà esclusive di uno o più condomini, servizi per la prima infanzia o per persone anziane autosufficienti, in favore dei condomini o di una parte di essi. Nel Ccnl viene precisato che coloro che usufruiranno di tale servizio se ne assumeranno le relative spese. La nuova figura si aggiunge a quella dell'assistente condominiale, chiamato a compiti di natura diversa, come il disbrigo di pratiche amministrative, anche attraverso strumenti informatici. Fra le altre novità del nuovo Contratto, Confedilizia segnala poi l'abbassamento, nel part-time, del limite minimo delle ore lavorative dei portieri con alloggio e senza alloggio, che passa così, rispettivamente, da 24 a 20 ore e da 20 a 16 ore, fermi gli altri casi specifici previsti nel contratto. "I ritocchi nelle retribuzioni concordati sterilizzano l'aumento del costo della vita. Gli arretrati, relativi agli anni 2011 e 2012, verranno corrisposti in due tranche (di pari importo e detratto quanto eventualmente già anticipato dal datore di lavoro a titolo di indennità di vacanza contrattuale) nei mesi di febbraio e di agosto 2013", conclude l'organizzazione dei proprietari di casa.
Di seguito, le novità salienti:
Repertorio dei condomini. Quello presso ogni ufficio provinciale dell'Agenzia del Territorio è soppresso. L'Aula di Montecitorio ha approvato un emendamento della commissione Giustizia (sui cui il governo ha espresso parere favorevole) che ha soppresso l'articolo 25 del ddl di riforma. Contro si era già espressa la commissione Bilancio e lo stesso esecutivo, in quanto la norma prevederebbe oneri per le casse dello Stato.
Amministratore diplomato. Niente registro, ma restano alcuni requisiti necessari (godimento dei diritti civili, titolo di studio, formazione, assicurazione professionale). Per fare l'amministratore, ad esempio, bisognerà frequentare un corso di formazione iniziale, oltre ad aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado. Assicurazione e web. L'assemblea può disporre la creazione di un sito Internet del condominio, ad accesso individuale e protetto, per consultare tutti gli atti e i rendiconti mensili. L'amministratore, inoltre, all'atto della nomina dovrà presentare ai condomini una polizza individuale di responsabilità civile che copre gli atti compiuti nell'esercizio del mandato. Gli oneri di questa sono a carico dei condomini. Animali. Il regolamento condominiale non potrà "vietare di possedere o detenere animali domestici". Riscaldamento. Chi si vuole 'staccare' dall'impianto centralizzato può farlo senza dover attendere il benestare dell'assemblea, ma a patto di non creare pregiudizi agli altri e di continuare a pagare la manutenzione straordinaria dell'impianto condominiale. Barriere architettoniche. Per la messa a norma in sicurezza e per l'eliminazione delle barriere architettoniche del palazzo basterà che in assemblea siano presenti i condomini che rappresentano un terzo dei millesimi condominiali e sarà sufficiente la maggioranza favorevole del 50 più uno. Cambio destinazione d'uso locali comuni. Per decidere il cambio di destinazione d'uso basteranno i quattro quinti |
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I commenti: | |||
Commento
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Commento di: emilia.urso | Ip:83.73.103.204 | Voto: 7 | Data 22/11/2024 23:17:05 |
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