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Sull'ormai annosa questione degli accordi fra Stato e Chiesa, si dice e discute di tutto. Pur non discutendo, spesso, di nulla dalò momento che in molti ed a volte anche da parte di personaggi politici, si fa una enorme confusione su ciò che è la Chiesa, cosa si intenda per Città del Vaticano e cosa comportino invece, i vari concordati stipulati fra lo Stato italiano e l'organizzazione internazionale denominata Chiesa.
Innanzitutto: sappiate che la Città del Vaticano o più propriamente Status Civitatis Vaticanæ con i suoi circa 1.000 abitanti è il più piccolo stato indipendente al mondo. E' quindi nella fattispecie, un vero e proprio Stato che però, si trova all'interno del territorio Italiano. Diverso il discorso ad esempio, se si parla invece della Serenissima Repubblica di San Marino, che è sempre uno Stato estero collocato all'interno del nostro territorio, ma fa parte della Comunità Europea.
Se un cittadino italiano entra nello Stato della Città del Vaticano o nella Repubblica di San Marino, si adegua automaticamente alle norme del luogo. Un esempio: se vado all'interno della Città del Vaticano e faccio benzina, usufruirò del costo della benzina al netto delle Accise che gravano invece sul carburante in territorio italiano.
Spiego questo, perchè noto molte discrepanze ed anche parecchie dicerie sul fatto che alcuni ritengano addirittura "illegale" o "immorale" che un Italiano che acquisti beni nella Città del Vaticano, sia esonerato ad esempio - dal pagamento dell'i.v.a. o delle Accise.
Fosse così, andando a ritroso nel tempo, dovremmo denunciare noi stessi e tutta la cittadinanza mondiale perchè magari viaggiando all'Estero si è usufruito NON di sconti o privilegi, bensì di una minosre pressione fiscale sui beni a seconda della nazione in cui ci troviamo.
Chiarito questo, poichè proprio in questi giorni si dibatte sul fatto che la Chiesa debba o meno iniziare a pagare la famosa ICI ormai in fase di trasformazione in IMU, vorrei portare alcuni fatti concreti per comprendere meglio e conoscere i famosi concordati fra Stato e Chiesa, aperti in era Mussoliniana e confermati negli anni da tutti i governi in carica fino ad oggi.
Prenderò in esame, proprio il concordato di riaffermazione delle intese, siglato con l'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi. Era il 1984 ed il documento fù ratificato nel 1985.
Leggendo il documento, nella sua in alcuni casi poca chiarezza, si può ravvedere un qualche "granello" che rende di difficile comprensione e di conseguenza di dubbia applicazione una serie di normative giuridiche che non si comprende se debbano essere applicate o meno alla pari dei cittadini italiani.
Chiaramente, mi riferisco non più a ciò che liberamente accade all'interno dello Stato Vaticano ma di come è regolamentata la presenza della Chiesa sul nostro territorio nazionale.
La Chiesa in Italia è proprietaria del 20% degli immobili sul complesso degli edifici esistenti. Un patrimonio enorme. Ogni anno, "grazie" all'esenzione sull'ICI che sembra esser stata concordata a suo tempo, la Chiesa elude il pagamento di questo contributo, per importi annuali di circa un miliardo di euro. Una cifra spaventosa. Pari ad una intera manovra finanziaria, come osservano in molti.
Inoltre, considerando anche altri gettiti che, invece di entrare nelle casse del nostro Stato si vanno ad accucciare in quello di Santa Romana Chiesa, c'è quell'8x1000 che molti sostengono forse preferendo dedicare questo contributo ad una diversa organizzazione rispetto al nostro Stato.
Sta di fatto che, numeri alla mano, i nostri bilanci sono sanguinolenti, mentre le casse della Chiesa, traboccano di denaro.
Ora: alla luce dei recenti discorsi – perchè solo tali sono per ora – inerenti la mera eventualità che, a partire dal 2013 la Chiesa debba pagare l'IMU per tutti quegli immobili all'interno dei quali NON si ravveda l'attività di culto, si rifletta su alcuni punti.
Il primo: è labile l'interpretazione di "luogo di culto". Se in una attività commerciale è presente un piccolo altare e gli evetuali clienti fedeli vi si avvicinano facendo un segno della croce, possiamo dire che quell'attività commerciale è anche luogo di culto?
Secondo punto: un accordo è già stato confermato ed è relativo agli istituti scolastici in mano alla Chiesa, i cosidetti paritari. Nel caso in cui in questi istituti non si ravvisi un profitto, ecco che scatta la conferma dell'esenzione dall'ICI/IMU. Ma quanti sono gli istituti paritari ecclesiastici "no profit" in Italia? Credo davvero pochi. Se non inesistenti.
Oltretutto, va ricordato che durante l'ultimo Governo Berlusconi, accadde un fatto che forse in molti hanno già relegato nel dimenticatoio. Ben 8miliardi di euro, furono tagliati al comparto della scuola pubblica per passare agevolmente nelle casse della Chiesa come contributo al sostegno delle scuole paritarie.
La motivazione addotta a chi chiedeva il perchè di questo imbarazzante passaggio di fondi su che in questo modo, sostenendo le scuole paritarie, le famiglie italiane avrebbero trovato maggiore "scelta" di istituti per i propri figli. Peccato che accedere a molti istitui paritari ecclesiastici non solo sia difficile ma anche molto, molto oneroso.
Di conseguenza: perchè si sta dichiarando che – in ogni caso – gli istituti ecclesiastici paritari non debbano essere soggetti all'IMU?
Per concludere: chiedo a voi tutti, di interpretare le frasi che seguono. Perchè davvero di difficile comprensione, visto che sono scritte in "assurdese". Provate anche voi a capire se, in definitiva, questo articolo relativo all'accordo stipulato fra Chiesa e Stato con l'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi, significa che le attività della Chiesa presenti sul nostro territorio, sono tenute o meno ad osservare il nostro stesso tenore fiscale.
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7. - 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 Cost., riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.
4. Gli edifici aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all'interno o all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.
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I commenti: | |||
Commento
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Commento di: emilia.urso | Ip:83.73.103.204 | Voto: 7 | Data 24/11/2024 15:22:58 |
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