|
|
|
Sei nella sezione Economia   -> Categoria:  Fisco e Tasse
|
Da anni l'agenzia di Stato per il recupero dei crediti terrorizza i cittadini italiani. Quella che doveva essere una impresa che semplificasse il rapporto cittadini/istituzioni si è rivelata un bieco metodo di pressione sulla maggior parte dei contribuenti. Spesso, questa agenzia mette in atto sistemi che travalicano l'onestà e l'equità. Migliaia di cittadini che hanno già pagato tasse e tributi vari, si vedono rovinare l'esistenza perchè pur non essendo debitori si ritrovano a ricevere richieste di pagamento degli stessi identici tributi. Lo Stato italiani negli anni, ha enormemente ampliato i poteri di Equitalia attraverso Leggi che hanno il solo sapore della vessazione. Inoltre, da notare che la scarsissima informazione relativa anche ai diritti inalienabili dei contribuenti, non fa che amplificare ancor più questo potere assurdo. Di seguito, 6 preziose informazioni da tener presente per non diventare vittime di un sistema perverso.
Cartelle pazze. Procedere immediatamente con un'istanza in autotutela, la quale non sospende i termini per il ricorso: se non interviene lo sgravio della cartella entro 30 giorni, occorre procedere con il ricorso in commissione tributaria per evitare che il titolo diventi definitivo. Cartelle esattoriali e accertamnti esecutivi. Quando arrivano a casa bisogna prima di tutto chiedere la sospensione che può avvenire per via giudiziale, amministrativa ed in taluni casi dall'agente della riscossione. Centrale rischi. Dal 1 ottobre 2011, nel termine di 60 giorni dalla notifica senza opposizione e degli ulteriori 180 giorni prima dell'esecuzione forzata, non si esclude che si possa comunque iscrivere ipoteca con comunicazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia, con evidenti conseguenze pregiudizievoli per gli imprenditori che hanno degli affidamenti in corso con gli istituti di credito. Enti locali. Dal 1 gennaio 2012 sono gli stessi Comuni a procedere alla riscossione delle loro entrate tributarie e patrimoniali. I Comuni potranno procedere mediante: riscossione spontanea; riscossione coattiva. Ganasce fiscali. Una novità introdotta dalla Legge n. 106/2011 riguarda l'esonero del contribuente dalle spese di cancellazione del fermo. L'articolo 7, comma 2, lettera gg-octies della Legge n. 106/2011, infatti, prevede che «in caso di cancellazione del fermo amministrativo iscritto sui beni mobili il debitore non è tenuto al pagamento di spese né all'agente della riscossione né al pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia. Ipoteca sulla prima casa. Se il debito è inferiore a 20.000 euro, l'immobile è adibito a prima casa, e se la somma è contestata in giudizio, non può essere iscritta ipoteca. Se vi è una procedura esecutiva in corso possono essere solamente usate le normali procedure previste per l'opposizione all'esecuzione, ma che difficilmente portano alla sospensione della vendita.
|
Cosa ne pensi? |
|
Per commentare l'articolo occorre essere loggati e rispettare la netiquette del sito. Se sei registrato effettua il login dal box qui a sinistra. Se ancora non sei registrato fallo cliccando qui |
I commenti: | |||
Commento
1)
|
|||
Commento di: emilia.urso | Ip:83.73.103.204 | Voto: 7 | Data 22/12/2024 08:47:19 |
Sei
iscritto su Facebook, Twitter o G+?
Commenta e condividi l'articolo direttamente.
Cos'è uno Stato senza i cittadini? Nulla. Cosa sono i cittadini senza lo Stato? La risposta la conosciamo tutti, perchè lo Stato italiano palesemente, sta lasciando alla deriva la motivazione fondamentale della sua stessa esistenz
Un dato interessante: le perdite economiche subite dal settore ricettivo ammontano a circa 81 milioni di euro.
Il Presidente di Fipe, Lino Enrico Stoppani: "Ci auguriamo che questa posizione sia mantenuta non tanto per porre fine alle speculazioni e alle voci che ciclicamente ritornano"...
Chi vuole orientarsi nel mondo dei tributi senza perdere le più recenti norme introdotte dall’ultima Legge Finanziaria, deve avere con sé il volume “Vademecum del Contribuente 2020”