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DJ Fabo - Cappato: 'Il divieto di suicidio limita la libertà dei malati'

DJ Fabo - Cappato: 'Il divieto di suicidio limita la libertà dei malati'
Autore: Redazione Attualita'
Data: 19/11/2018

DJ FABO, CAPPATO:

“RIGETTATA LINEA GOVERNO IL DIVIETO DI SUICIDIO LIMITA LIBERTÀ MALATI”

AVV.GALLO (SEGRETARIO ASS.COSCIONI: “CORTE INTERVERRÀ CONTRO EVENTUALE INERZIA DEL PARLAMENTO”

“Non è, di per se’, contrario alla Costituzione il divieto, sanzionato dal codice penale, di aiuto al suicidio. Tuttavia, occorre considerare specifiche situazioni, inimmaginabili all'epoca in cui la norma incriminatrice fu introdotta, ma portate sotto la sua sfera applicativa dagli sviluppi della scienza medica e tecnologia, spesso capaci di strappare alla morte pazienti in condizioni estremamente compromesse, ma non di restituire loro una sufficienza di funzioni vitali". Queste in sunto le motivazioni della Corte Costituzionale sul caso Dj Fabo, che lo scorso 24 ottobre - a conclusione del Processo che coinvolge il tesoriere di Associazione Luca Coscioni Marco Cappato per l’assistenza al suicidio assistito offerto a Dj Fabo - ha dato un termine al Parlamento per emanare una legge sulla questione.

Marco Cappato (ASS.Coscioni): “La Corte Costituzionale ha chiarito ciò che abbiamo sempre sostenuto, cioè che, in determinati casi, il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce per limitare la libertà di autodeterminazione del malato. E' così stata esplicitamente rigettata la linea sia del Governo Gentiloni che del Governo Conte. Spetterà ora al Parlamento intervenire. Il coraggio di Fabiano Antoniani nell'agire pubblicamente, e l'azione nonviolenta di disobbedienza civile, offrono al Parlamento -grazie alla Corte costituzionale- una grande occasione di riforma per allargare gli spazi di libertà e responsabilità fino alla fine della vita. Mi auguro che i Parlamentari sappiano sottrarre un tema così importante alle logiche di partito e di fazione, facendo prevalere la ricerca dell'interesse generale, e in particolare dei diritti delle persone che soffrono."

L’Avv.Filomena Gallo, segretario Associaizone Luca Coscioni e coordinatore del collegio di difesa di Marco Cappato: “ Con le motivazioni oggi depositate la Corte Costituzionale, pur partendo da un quadro di sostanziale conferma delle tesi tradizionali, che interpretano il diritto alla vita come principio astratto, la Consulta perviene ad una piena pronuncia di parziale accoglimento, la cui esecutività viene, per rispetto del Parlamento e delle sue funzioni, differita. La Corte concede al Parlamento un termine, perentorio, per provvedere.  Ove dovesse perdurare l’inerzia del Parlamento, è evidente che la Corte sarà costretta ad intervenire, per sanare il vulnus riscontrato.

Il vulnus in questione – continua Gallo - viene compiutamente descritto dal seguente passaggio motivazionale: “.. il divieto assoluto di aiuto al suicidio finisce, quindi, per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost. Non deve pertanto cessare la mobilitazione sul tema da parte delle forze politiche e sociali attente ai diritti della persona, affinché il Parlamento adempia ai suoi compiti istituzionali, riformando una legge che, come sostenuto dalla Corte Costituzionale, non è più attuale, in quanto scritta in un tempo in cui le situazioni che oggi possono prospettarsi erano del tutto inimmaginabili.

Era stata la Corte d'assise di Milano nel processo che vede imputato Marco Cappato a mettere in dubbio la costituzionalità dell'articolo 580 del codice penale. E lo aveva fatto sostenendo che l'incriminazione delle condotte di aiuto al suicidio, non rafforzative del proposito della vittima, fosse in contrasto con i principi sanciti dagli articoli 2 e 13 della Costituzione, dai quali discenderebbe la libertà della persona di scegliere quando e come porre termine alla propria vita.

Secondo la Consulta non si puo' non tener conto di specifiche situazioni, inimmaginabili all'epoca in cui la norma fu introdotta. "Il riferimento - scrive la Corte - è, piu' in particolare, alle ipotesi in cui il soggetto agevolato si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli. Si tratta, infatti, di ipotesi nelle quali l'assistenza di terzi nel porre fine alla sua vita puo' presentarsi al malato come l'unica via d'uscita per sottrarsi, nel rispetto del proprio concetto di dignita' della persona, a un mantenimento artificiale in vita non piu' voluto e che egli ha il diritto di rifiutare".




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