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Ritengo sia giusto fare un poco di chiarezza su una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 32462/18, che ha infiammato gli animi di molti italiani di entrambi i sessi, che – evidentemente senza leggere una sola riga di questa sentenza, ma limitandosi ai titoli apparsi sui giornali – hanno iniziato una delle solite “campagne di indignazione” in special modo sui social. Qual è l’oggetto di tale sentenza? Uno stupro di gruppo, perpetrato contro una donna, che era in stato di ubriachezza. Ovvio che, se ci fermiamo a questa frase, l’urlo di indignazione parta immediato. Attenzione però: è necessario leggere oltre. La sentenza in questione, infatti, ha analizzato il caso di una donna che, volontariamente, aveva abusato di alcol, e che dopo – in stato di ubriachezza volontaria – è stata violentata da due uomini. Prima di tutto: la Corte di Cassazione NON ha assolutamente detto che i due violentatori non sono rei di violenza sessuale. No. Hanno detto una cosa diversa. I due violentatori sono stati ovviamente condannati per violenza sessuale, mancando il consenso della vittima, ma non è stata considerata l’aggravante, come da articolo 609-ter del codice penale, che recita: Articolo n.609 ter Circostanze aggravanti: 1. La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi : 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici ; 2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, il tutore ; 5-bis) all'interno o nelle immediate vicinanze di istituto d'istruzione o di formazione frequentato dalla persona offesa ; 5-ter) nei confronti di donna in stato di gravidanza ; 5-quater) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, anche separato o divorziato, ovvero colui che alla stessa persona è o è stato legato da relazione affettiva, anche senza convivenza 5-quinquies) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività ; 5-sexies) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave . Soffermatevi al comma 2: “con l’uso di sostanze alcoliche”. Ha un significato ben preciso. Chi sta per perpetrare una violenza sessuale, e sottopone la vittima – con la coercizione – a bere alcolici, allora otterrà, oltre la pena prevista per i casi di violenza sessuale, anche l’aggravante. Nel caso della recente sentenza, invece, l’aggravante non è stata comminata perché la vittima aveva deciso volontariamente di abusare di sostanze alcoliche. Di conseguenza, è caduta l’aggravante. Mi auguro di aver chiarito. Al di là di questo, essendo anche l’autrice di un recente libro, dal titolo “Violenza: manuale di prevenzione e autodifesa” attraverso il quale propongo diverse metodiche per tentare di evitare di subire violenza, ci tengo a ribadire quanto segue: la libertà personale è una cosa inviolabile. Ognuno, donna o uomo che sia, è libero di scegliere come vivere e quale stile di vita condurre. Ciò, però, non può far dimenticare la differenza tra libertà e libertinaggio, e nemmeno può far travalicare la linea di confine tra le buone abitudini atte a garantire la sicurezza personale, e le condotte che tale sicurezza non garantiscono. Se si ritiene che, uscire di notte o di giorno da sole, in condizioni di ubriacatura o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – e quindi di non lucidità – in una società in cui, da sempre, esistono purtroppo persone dedite all’orrida pratica della violenza sessuale, potrà contrastare il filone di violenze contro donne, ,ma anche uomini, non si sta facendo affatto un buon percorso contro la violenza. Non si cancellano i violentatori semplicemente desiderando di cancellarli. Non basta fare giornate di sensibilizzazione o convegni che lasciano il tempo che trovano. E per la rivoluzione culturale, ci vorrebbe troppo tempo. Di conseguenza, è bene riflettere sulla condizione di auto prevenzione, che ognuno di noi dovrebbe mettere in pratica, con ogni metodo possibile. E, collateralmente, continuare nel processo di sensibilizzazione di massa, da fare ogni giorno però, e non solo quando noi giornalisti siamo costretti a riportare, sulle cronache dei giornali, l’ennesimo caso di abuso sessuale, a volte, ai danni di bambine. Per chi volesse leggerla, ecco la Sentenza della Corte di Cassazione numero 32462/18 Tutti i diritti riservati. La diffusione è concessa esclusivamente indicando chiaramente il nome dell'autore e il link che riporta a questa pagina
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I commenti: | |||
Commento
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Commento di: emilia.urso | Ip:83.73.103.204 | Voto: 7 | Data 24/11/2024 23:45:08 |
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